Cosa dice la Legge
La normativa principale di riferimento è la Legge del 21 maggio 1998, numero 175
La Legge del 21 maggio 1998, numero 175, che ha ratificato la Convenzione tra Italia e Albania per evitare le doppie imposizioni. Nello specifico, l’Articolo 18 stabilisce che le pensioni private sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza, quindi in Albania, dove sono esenti, mentre l’Articolo 19 disciplina le pensioni pubbliche, che restano tassate in Italia. Quindi, la normativa si riferisce ai soli pensionati che percepiscono pensioni private.
L’analisi tecnica e giuridica della Legge 175 del 21 maggio 1998, recante la ratifica e l’esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, richiede un’esegesi approfondita degli articoli 18 e 19, i quali costituiscono i pilastri normativi per la ripartizione della potestà impositiva su specifiche categorie reddituali.
Perchè in Albania percepisci la pensione lorda?
Pensioni Private
L’articolo 18, rubricato “Pensioni”, stabilisce, quale regola generale, che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte a un residente di uno Stato contraente in dipendenza di un impiego precedente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tale disposizione persegue la finalità di allineare la tassazione del reddito di quiescenza con la residenza fiscale del percettore, evitando distorsioni economiche.
Funzioni Pubbliche
Di contro, l‘articolo 19, denominato “Funzioni pubbliche”, disciplina il trattamento fiscale delle remunerazioni, comprese le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un ente locale a una persona fisica in corrispondenza di servizi resi a detto Stato, suddivisione o ente. In questo caso, la regola generale prevede che tali remunerazioni siano imponibili soltanto in detto Stato, salvo l’ipotesi in cui i servizi siano resi nell’altro Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che ne possieda la nazionalità senza essere al contempo cittadino dell’altro Stato, casistica che determina l’inversione della potestà impositiva.
In conclusione
